Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 sul  "greenwashing"

13 Marzo 2026

Nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto con cui l'Italia ha recepito la direttiva (UE) 2024/825, la "Empowering Consumers for the Green Transition Directive"(cfr. news di Ars del 07/04/2024). Il provvedimento modifica il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) per contrastare il cosiddetto "greenwashing" rafforzare la trasparenza delle informazioni su durabilità, riparabilità e impatto ambientale dei prodotti. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026.
Nel dettaglio, il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 amplia innanzitutto il quadro definitorio del Codice del consumo introducendo nuovi concetti, come "asserzione ambientale", "asserzione ambientale generica", "etichetta di sostenibilità", "durabilità" e "indice di riparabilità". Vengono inoltre disciplinati i sistemi di certificazione che consentono l'uso di "etichette green", i quali dovranno basarsi su verifiche indipendenti e su requisiti pubblici e trasparenti.

Tra le principali novità figurano nuove ipotesi di pratiche commerciali scorrette. Il decreto considera ingannevoli, ad esempio, le dichiarazioni ambientali generiche non supportate da evidenze verificabili, l'uso di etichette di sostenibilità non fondate su sistemi di certificazione riconosciuti e le affermazioni secondo cui un prodotto sarebbe "climaticamente neutro" o "a impatto zero" basate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di gas serra. Viene inoltre vietato presentare come caratteristiche distintive del prodotto requisiti già imposti dalla normativa europea.

Le modifiche riguardano anche le informazioni da fornire ai consumatori prima della conclusione del contratto, con un rafforzamento degli obblighi di trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti, comprese quelle legate alla circolarità, come durabilità, riparabilità e riciclabilità. Per i beni che includono elementi digitali dovranno essere indicate anche le informazioni sul periodo minimo durante il quale il produttore garantisce gli aggiornamenti software.
Il decreto introduce anche strumenti informativi armonizzati a livello europeo, come un avviso standard sulla garanzia legale di conformità e, quando previsto, un'etichetta armonizzata relativa alla garanzia commerciale di durabilità, che segnala ai consumatori la presenza di una garanzia del produttore superiore ai due anni.

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